CICLABILE E CICLOPEDONALE, DISTINZIONE E OBBLIGHI

Cominciamo con dire che pista ciclabile e ciclopedonale sono due cose ben diverse, con obblighi e regole diverse.

Sono descritte all’art. 182 del cds che al comma 9 impone ai ciclisti di utilizzare le piste loro riservate, più comunemente definite “ciclabili”, mentre le ciclopedonali restano facoltative.

Quindi, se il cartello indica la figura esclusiva della bicicletta è obbligatorio percorrerla in sua presenza, se invece c’è anche l’omino disegnato è libera scelta del ciclista.

Bici e omino separato da una linea continua delimita pedonale e ciclabile, quindi anche per essa vige l’obbligo di percorrerla.

CORSIA CICLABILE O BIKE-LINE

Una corsia ciclabile (dette anche bike-line) invece non è necessariamente una pista separata dal traffico, rivista più volte dalla legge, oggi non garantisce l’esclusiva ai ciclisti, ma consente loro il diritto di percorrerla con precedenza sugli altri veicoli.

La distinzione è fondamentale. Le piste ciclabili sono destinate alle biciclette; i percorsi pedonali e ciclabili prevedono la compresenza di pedoni e ciclisti; le corsie ciclabili, spesso chiamate bike lane, sono ricavate sulla carreggiata.

L’articolo 182, comma 9, del Codice della Strada prevede, nei casi stabiliti, l’obbligo di utilizzare piste riservate e corsie ciclabili. Non contempla però un’esenzione generale per chi pratica ciclismo sportivo.

CICLISTA SPORTIVO

Chi usa la bicicletta per andare al lavoro o fare la spesa ha esigenze ovviamente diverse da chi si allena su strada, a velocità che superano abbondantemente i 30 km/h, con necessità di continuità, spazi adeguati e condizioni prevedibili, pedalando con compagni di squadra o allenamento anche per migliorare la tecnica di guida e l’abitudine a pedalare a pochi centimetri l’uno dall’altro.

Sembra superfluo spiegare che questo tipo di ciclista non può, per la sicurezza di tutti, condividere il proprio percorso, specie se stretto e mal tenuto, in modo promiscuo con bambini, pedoni e persone con cani al guinzaglio. Imporre al ciclista di allenarsi in queste situazioni non diminuisce I rischi ma anzi ne crea di nuovi, per tutti, costringendo inoltre il ciclista ad interrompere continuamente il proprio cammino, vanificando gli effetti del suo allenamento e di fatto impedendoglielo.

La sicurezza non si misura quindi soltanto in chilometri di piste realizzate, specie se non si bada alla loro qualità e, soprattutto, all’idoneità all’uso concreto.

Nelle consultazioni del MIT per la riforma del codice della strada in relazione alla sicurezza dei ciclisti abbiamo proposto, tra le alter modifiche, di mettere mano all’articolo 182 nella parte riguardante le piste ciclabili ed introdurre una distinzione tra ciclismo di mobilità e ciclismo sportive, con i relative esoneri e regole.

Per chi pratica lo sport del ciclismo, attività di allenamento, deve essere prevista l’esenzione dall’obbligo di utilizzare ciclabili che siano inadatte all’allenamento, a prescindere dal fatto che si tratti di ciclabili o ciclopedonali, mantenendo l’obbligo soltanto per quelle piste progettate effettivamente per un impiego sportivo.

 

Avv.Federico Balconi

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