Pedalare in città, non solo per sport ma anche per chi ha scelto le due ruote come mezzo di trasporto o di semplice svago, sta diventando un’attività da annoverare tra gli sport estremi. 

Le ragioni purtroppo non solo intrinseche al gesto del pedalare ma vanno attribuite per lo più al comportamento degli altri utenti della strada, alla mancanza di rispetto degli automobilisti e alla distrazione, in una parola c’è un passo culturale molto ampio da fare, più in fretta possibile.

Il primo passo lo stiamo facendo noi ciclisti, indossando il casco, addobbando le bici e l’abbigliamento con luci e catarifrangenti, cercando di comportarci nel modo più corretto possibile e meno “fastidioso”, purchè con un pensiero nella testa e che dovrebbe diventare intitolare una legge ad hoc: “la strada è di tutti!”.

Se dovessimo intervistare automobilisti emergerebbero cinque condotte intollerate e che generano discussioni su ciò che sia consentito o meno ai ciclisti quando viaggiano in fila per due o più, non percorrono le ciclabili (o ciclopedonali?) o pedalano contromano!

Stigmatizziamo i 5 comportamenti meno tollerati dagli automobilisti ma non sempre VIETATI ai ciclisti.

ANDARE CONTROMANO? VIETATO

*salvo sia esplicitamente consentito (resta a nostro avviso una manovra sempre pericolosa anche quando consentita)

L’Art 143 commi 11 e 12 Codice della Strada vieta tassativamente di andare contromano, bici incluse.

L’articolo in questione impone a tutti i veicoli di circolare sulla destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Le biciclette devono stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 

Se la strada è divisa in due carreggiate separate a senso di marcia opposto, il ciclista deve percorrere quella di destra.

chiunque circola contromano è soggetto alla multa da 163 a 651 euro. Anche le biciclette non possono procedere in senso opposto a quello di marcia.

Alcuni ciclisti pensano che gli sia consentito, come avviene ad esempio in Francia (in alcune vie indicate tassativamente, con tolleranza zero quando non è consentito).

In Italia viviamo, come spesso accade, nell’equivoco di una norma promessa, modificata, espressa in un parere, aggiustata ed esclusa salvo precise eccezioni elencate nella legge 120 di modifica al codice della strada.

In alcuni casi tassativamente indicati dalla Legge è consentito andare in bici contromano, ma vediamo quali:

  1. Piste ciclabili a doppio senso ciclabile (art 3):Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”
  2. In alcune strade cittadine, tipo E, E bis F o F bis (art 7) c.d. zone 30, è possibile la circolazione delle bici in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli.

L’ex Ministro dei Trasporti ha consentito alle amministrazioni la facoltà di rendere ove possibile, strade a senso unico per auto e non per le bici: solo per strade a zona 30, o a traffico limitato o su strade larghe almeno 4,25 metri e in assenza di traffico pesante, ponendo l’apposita segnaletica. Inibendo nel contempo la sosta delle auto, per motivi di sicurezza, sulla mano percorsa dai velocipedi.

Spetta sempre ai Comuni decidere se e dove istituire, con specifica ordinanza, la nuova tipologia di struttura stradale che permette il doppio senso ciclabile.

Escluse le eccezioni il ciclista contromano potrà essere multato al pari di un automobilista, senza però la decurtazione dei punti della patente (per guidare la bici non è necessaria la patente, pertanto non vi sarebbe alcuna motivazione logica e giuridica per tale sanzione).

SCARTI E ZIG ZAG? VIETATO

Art 377: I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

Lo scopo di questa norma, un chiaro invito alla prudenza, pare in netta contraddizione con l’articolo che regola il sorpasso del ciclista (148 del c.d.s.), che impone speciali cautele da parte dell’automobilista, il quale deve tener conto proprio degli sbandamenti e ondeggiamenti del ciclista, dovuti anche a fattori esterni quali il manto stradale irregolare o il vento dei quali l’automobilista deve assolutamente tener conto. La norma aggiunge che il sorpasso va sempre effettuato a bassissima velocità e con estrema prudenza.

Per la violazione la multa di 49 euro

L’obbligo di percorrere le piste CICLABILI

Questo è il tema che più infiamma gli animi, da una parte come dall’altra.

Il primo distinguo da fare, e da far capire agli automobilisti è tra ciclabili e ciclo/pedonali.

OBBLIGATORIE LE CICLABILI

FACOLTATIVE LE CICLOPEDONALI

Per il ciclista “sportivo” le piste (salvo che si vada oltre confine, tipo in Belgio) le piste sia ciclabile, sia ciclopedonale presentano più pericoli della strada veicolare: promiscuità, detriti, rami, cattiva manutenzione, spazio ridotto, sono solo alcuni dei punti critici, estremamente pericolosi.

La norma, art. 182 comma 9 del C.d.S. ai ciclisti di “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”. È chiaro quindi come un percorso ciclopedonale non sia una pista ciclabile riservata ma un percorso promiscuo e quindi non riservato.

Un Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2009 ha precisato che in caso di pista ciclopedonale, non sussiste l’obbligo di circolazione per i velocipedi di cui al comma 9 dell’art. 182 C.d.S.

Ora, potremmo aprire un capitolo sull’opportunità delle piste ciclabili o sulla educazione a rispettare la bicicletta come veicolo con pari diritti, oltre che “parte debole”.

A nostro avviso andrebbero disegnate, strutturate, indicate, protette e tenute in modo impeccabile, poiché le velocità dei ciclisti talvolta sono elevate e non consentono di trovarsi ostacoli improvvisi, oggetti pericolosi, buche o ghiaia. Solo qualora si possa garantire di svolgere l’attività sportiva senza pericoli allora a quel punto si giustificherebbe l’obbligatorietà.

Purtroppo spesso il ciclista viene multato, anche ingiustamente…ma impugnando la multa con il ricorso può essere stabilita la verità e giustizia.

Multa: fino a 168 euro.

IL TELEFONINO

L’utilizzo improprio del cellulare è sempre vietato, in auto come in bici, perché fonte di distrazione, fortemente pericolosa per la guida di qualsiasi veicolo. In attesa di una riforma che dovrebbe inasprire le pene per gli automobilisti distratti dall’uso del telefonino alla guida, il codice della strada sanziona già questa cattiva abitudine.

Il telefonino si può utilizzare in bicicletta, purchè con un solo auricolare. Il consiglio è ovviamente di eliminare qualsiasi elemento di disturbo, o di possibile distrazione, quindi di riporlo nel taschino per le sole emergenze e godersi l’allenamento o il giro in bici senza tentazioni, selfie, musica.

Quindi, mani sul manubrio e niente distrazioni, e ricordarsi che l’uso del cellulare resta una delle cause più frequenti di incidenti, sia in auto sia in bici, perché inevitabilmente toglie lo sguardo dalla strada e dai pericoli. La sanzione è fino a 161,00 € per i ciclisti (niente sottrazione punti della patente).

IN FILA PER DUE

-VIETATO FUORI DAI CENTRI ABITATI

-CONSENTITO NEI CENTRI ABITATI

Il tema della FILA INDIANA anima le migliori discussioni da Bar: non c’è ciclista che non abbia visto ciclisti in fila per 6 (riporto di 2) ad occupare per ore e giorni intere strade veicolari.

Questo nodo resta il più rognoso da sciogliere nella diatriba auto / bici! 

Gli automobilisti lamentano il fatto che i ciclisti siano in giro a pascolare in gruppi folti e disordinati, creando intralcio e pericolo, in realtà ci è capitato di leggere un riferimento a questa condotta nei confronti di un ciclista che si trovava in solitaria (ma sicuramente era un caso…e qualora avesse incontrato altri ciclisti si sarebbero posti in mezzo alla strada in fila per tre, perché tutti i ciclisti fanno così!). 

La legge imporrebbe la fila indiana, nelle strade extraurbane, e comunque quando le condizioni lo richiedessero, e in ogni caso mai appaiati in più di due, nelle strade urbane o qualora ci sia un minore (grazie al cielo) da proteggere.

Anche questo aspetto deve essere valutato alla luce della casistica, che vede ciclisti solitari falciati da automobilisti che “non avevano visto”, mentre il gruppetto, benchè fastidioso, difficilmente passa inosservato, anche all’automobilista intento a chattare sul cellulare. 

Altra considerazione, già accolta negli altri paesi Europei: superare dieci ciclisti appaiati per due è manovra che darebbe un doppio vantaggio:

Il sorpasso è più rapido (la distanza tra il primo della fila e l’ultimo si dimezzerebbe)

Il sorpasso viene effettuato come nei confronti di qualunque altro veicolo, ovvero quando non provengono altri veicoli in senso contrario.

Una piccola annotazione: nella nostra casistica i ciclisti investiti in fase di sorpasso con esiti gravi sono sempre ciclisti solitari che l’automobilista “NON HA VISTO”!

Ciò detto, rimane il fatto che violare questa norma comporterebbe una eventuale sanzione fino a 99 euro.

Ultima annotazione: in caso di incidente, è importante analizzare bene il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine e qualora vi siano contestazioni e relative sanzioni è opportuno verificarne la legittimità, poiché potrebbero, qualora ingiuste, compromettere il risarcimento del danno. per questo ZEROSBATTI offre gratuitamente ai propri iscritti una tempestiva analisi del sinistro.

 

Avv. Federico Balconi

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