Come per la fila indiana, l’obbligo di percorrere le ciclabili ed altri falsi miti, il caso del ciclista sulle strisce pedonali accende gli animi nelle discussioni, senza che vi sia conoscenza della legge in merito.
Molti ciclisti si sono rivolti a noi dopo aver preso una multa per aver attraversato le strisce pedonali senza scendere dalla bici, portandola a mano.
Non sempre però i vigili hanno ragione, perché non sanno che il ciclista è obbligato a scendere dalla bici solo in alcuni casi.
La confusione si giustifica in una norma che lascia libera l’interpretazione: l’art. 41 co. 15 del Codice della Strada infatti dispone che “In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni”.
Questa norma può essere interpretata nei due modi: che il ciclista ha la precedenza come un pedone oppure che deve scendere dalla bici e portarla a mano, come un pedone.
Percorrendo una ciclabile, specialmente le ultime costruite, si può notare la presenza di semafori dedicati proprio alle bici, che scattano in tempi diversi rispetto a quelli delle auto o pedoni, ciò proprio per non creare situazioni di pericolo o intralcio tra i diversi utenti della strada.
In questo o quali altri casi quindi il ciclista non è obbligato a scendere dalla bici?
Sicuramente non quando c’è un semaforo dedicato al ciclista, appunto quando interrompe la ciclabile in prossimità di un incrocio e deve consentire la miglior regolazione dell’incrocio: una volta scattato il verde, per il ciclista questi può tranquillamente riprendere la marcia in sella alla propria bici, sempre con un occhio alla prudenza.
Se il semaforo è quello che regola l’attraversamento dei pedoni?
In questo caso non scatta comunque l’obbligo di scendere e proseguire a piedi ma il ciclista deve prestare più attenzione e valutare se non costituisca pericolo o intralcio rimanere in sella alla bici.
Stessa situazione se non ci sono semafori, ciclabili ma semplici strisce pedonali.
C’è quindi un unico caso che prevede che il ciclista prosegua a piedi: qualora vi sia intralcio, pericolo o situazione di affollamento sulle strisce.
In tutti gli altri casi il ciclista non è tenuto a scendere dalla bici e dovrà semplicemente prestare molta attenzione ed evitare ovviamente collisioni o incidenti (in questo caso avrebbe un elemento di pregiudizio a proprio carico).
Tutto ciò è confermato e sottoscritto, a colmare l’ambiguità del codice, con buona pace di tutti quelli che sono convinti che invece il ciclista debba sempre e comunque andare a piedi con la bici a mano sulle strisce, dall’Ing. Mazziotta, che ha siglato un parere del Ministero dei Trasporti (n. 513 del 24 gennaio 2013 che recita: “Ai sensi dell’art. 41 co. 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dell’art. 41 co. 5”.
L’art. 41 co. 5 spiega semplicemente come ci si deve comportare con la colorazione del semaforo (rosso, giallo e verde).
La novità vera sta nelle righe successive, dove si legge appunto “In tal caso (intersezione semaforizzata pedonale) o anche in assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta”… con le ovvie limitazioni di cui all’art. 182, c. 4, del Codice”.
L’art. 182 co. 4: “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
Ricapitolando: il Governo chiarisce che la legge non obbliga a prescindere i ciclisti ad andare a piedi, non impone loro assolutamente di scendere dalla bici ad ogni attraversamento pedonale, ma solo ed esclusivamente quando vi sia una possibile situazione di intralcio o pericolo per i pedoni.
I ciclisti non devono comunque scendere quando vi è la lanterna per ciclisti in prossimità di incroci che interrompono la ciclabile.
In caso di incidente:
Un dato importante: sulle strisce il ciclista ha la precedenza rispetto agli autoveicoli, che dovranno sempre rallentare in prossimità delle strisce e dare la precedenza al ciclista, come ad un pedone.
Qualora invece l’incidente si verifichi tra ciclista e pedone, le responsabilità scaturiranno dalla dinamica, che andrà accertata, anche se una presunzione di colpa graverebbe sul ciclista che potrebbe rispondere perché ha erroneamente ritenuto non vi fosse pericolo o non avrebbe prestato la dovuta cautela.
Il ciclista però potrà superare la presunzione qualora riuscisse a dimostrare di non avere colpa nella dinamica del sinistro (ad esempio un pedone che correndo ha improvvisamente cambiato traiettoria pur non essendoci una situazione di intralcio) o che vi sia stata una colpa concorsuale.
Se invece l’incidente è con un autoveicolo, questi risponderà per mancata precedenza al ciclista.
Stesso ragionamento per la promiscuità tra ciclisti e pedoni sulle ciclo pedonali…
L’invito ai ciclisti è sempre comunque quello di usare buon senso e prudenza, valutando bene quali siano le condizioni della strada e compiere scelte a favore della sicurezza anziché della fretta.
Avv. Federico Balconi