La legge lo consente

Le auto in colonna, ferme o in lento avanzamento e il ciclista che passa sulla destra, qualche automobilista esterna il suo disappunto, suonando, convinto che il ciclista stia infrangendo la legge…ma si sbaglia.

Si può immaginare la frustrazione di questa tipologia di automobilista, nel vedersi sorpassare dal ciclista, mentre si trova imbottigliato e impotente nell’abitacolo e non gli par vero di sfogarsi con il ciclista, ritenuto erroneamente fuorilegge.

Il Codice della Strada infatti NON VIETA ai ciclisti di avanzare accanto a una fila di autoveicoli fermi o incolonnati.

Ma per meglio comprendere cosa sia consentito bisogna fare un distingue tra la manovra di superamento, da non confondersi con il sorpasso.

IL SORPASSO (art. 148 cds)

Con questa manovra un veicolo supera un altro veicolo che procede nella stessa direzione di marcia.

IL SUPERAMENTO, PER FILE PARALLELE (art. 144 cds)

Manovra che prevede l’avanzare su file parallele e che nel nostro caso disciplina il ciclista che procedere accanto a veicoli completamente fermi o incolonnati.

Le regole, in questo caso, sono diverse dal sorpasso:

  1. PRUDENZA

C’è una regola che supera tutte, che vale sempre e per tutti gli utenti della strada, ciclisti compresi, l’obbligo di comportarsi sempre con prudenza (articoli 140 e 141 del Codice della Strada), in modo da non creare pericolo e di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della circolazione.

Ai ciclisti si aggiunga poi l'articolo 182, che impone di mantenere sempre il controllo della bicicletta, mani sul manubrio, valutazione delle condizioni.

Ne deriva che, seppur consentito, il superamento della fila di macchine comporta per il ciclista il dovere di procedere in condizioni di sicurezza.

L’art. 144, comma 2, esclude espressamente i veicoli non a motore dall’obbligo di non tenersi a destra della carreggiata, quindi dal punto di vista pratico e giurisprudenziale, il ciclista che avanza sulla destra di una colonna ferma o molto lenta viene generalmente considerato in una situazione di superamento e non di sorpasso, ma resta soggetto agli obblighi di prudenza, soprattutto in prossimità di intersezioni, veicoli che potrebbero svoltare a destra, aperture di portiere.

Gli incidenti, lo ribadiamo, nascono proprio da errori di valutazione, non sempre in mala fede, e dalla mancata previsione di possibili manovre o imprevisti (la classica svolta di un’auto incolonnata che, ad esempio entra in un parcheggio).

Da tenere sempre a mente: per l’automobilista medio i ciclisti non esistono e quando si trovi fermo, in coda, non considera che potrebbe sopraggiungere ai lati un ciclista o un motociclista, tendendo a considerare la colonna come una sorta di spazio chiuso, dimenticando che lungo i suoi lati possono transitare biciclette, monopattini e motocicli.

Se l’automobilista decide di uscire dalla fila compiendo ad esempio una manovra di svolta o decide di cambiare corsia e colpisce un ciclista che sopraggiungeva di lato, sarebbe in pieno torto.

Ogni conducente è tenuto a prevedere la presenza degli utenti vulnerabili (bici, moto, monopattini), che legittimamente transitano ai lati della fila di auto e in caso di cambio corsia l’automobilista è tenuto a verificare non ci siano altri utenti che sopraggiungono, concedendo loro la precedenza.

Il classico “non l'ho visto" configura quindi un’aggravante, prova del fatto che ha effettuato la manovra senza verificare il sopraggiungere del malcapitato ciclista o motociclista.


 

 

LA SVOLTA A DESTRA e LE PORTIERE

Immaginiamo un'automobile incolonnata nel traffico urbano, che senza preavviso svolta uscendo dalla fila, senza guardare, senza freccia, perché ha visto un parcheggio o l’ingresso del centro commerciale.

Il ciclista che stava sopraggiungendo non ha scampo e finisce dritto nella fiancata dell’auto.

Chi ha RAGIONE?

L’automobilista sosterrà di aver guardato, messo la freccia, avanzato piano e che il ciclista arrivava troppo veloce, con la frase di chiusura: “NON L’HO VISTO”!

In mancanza di testimoni e telecamere la strada del risarcimento, per il ciclista, sarà piuttosto impervia, sebbene in questo caso andrebbe presunta la responsabilità sull'automobilista.

Bisogna quindi verificare velocità e posizione dei veicoli per stabilire l’esatta dinamica.

L'art. 154 del Codice della Strada stabilisce che chi intende effettuare una svolta deve accertarsi di poter compiere la manovra senza creare pericolo agli altri utenti, pertanto sempbrerebbe pacifico in questo caso imputare la colpa all’automobilista.

Se il ciclista era già presente sulla destra e procedeva regolarmente, il mancato avvistamento non rappresenta una giustificazione, ma se il ciclista procedeva ad una velocità eccessiva, o stava compiendo manovre pericolose, potrebbe applicarsi un concorso di colpa.

La regola principale resta però che chi cambia direzione deve verificare che la strada sia libera e sarà onere dell’automobilista provare il contrario.

Nella prossima puntata analizzeremo uno degli incidenti più frequenti e sottovalutati della mobilità urbana: l'apertura delle portiere.

LE PORTIERE

La portiera che si apre, l’incubo di ogni ciclista urbano, al punto da avere guadagnato un nome internazionale: "dooring".

La dinamica è semplice, banale quanto pericolosa, perché qualcuno si è fatto davvero male, fino alla tragedia di Milano, recentissima.

Se stai pedalando, correttamente a destra, e da un’automobile parcheggiata si spalanca una portiera, non hai scampo, oltre lo spavento ti ritrovi in aria, prima, a terra, poi.

E se dietro sopraggiungono altre auto l’epilogo potrebbe essere, com’è stato, drammatico.

L'articolo 157, comma 7, cds, impone agli automobilisti e loro passeggeri di non aprire le portiere né lasciare aperte le stesse senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

La norma non lascia spazio a interpretazioni.

L'obbligo di controllo grava su chi apre la portiera, lo dice la legge e pure i Giudici, con Sentenze che non offrono appigli agli automobilisti distratti.

In questo caso non c’è ipotesi concorsuale, una volta acclarato che il volo è stato determinato dalla portiera il ciclista ha diritto al risarcimento.

Il codice non lo impone, ma la portiera andrebbe aperta con la mano opposta, così da costringere una rotazione e lo sguardo nello specchietto retrovisore, scorgendo in questo modo l’eventuale ciclista che arriva.

Ovviamente al ciclista si impongono regole di condotta, quali regolare la velocità, tenere una traiettoria lineare, rendersi visibile (il tema luci in questo caso è rilevante)

Sono comunque casi specifici, che fanno da eccezione alla regola generale che imputa all’automobilista la colpa. La portiera costituisce un ostacolo improvviso creato da chi la apre e chi crea il pericolo risponde normalmente delle conseguenze.

DIVULGAZIONE

Anche in questa fattispecie, più della legge, farebbe un cambio culturale, una presa di coscienza di quanti ciclisti feriti o morti si contano alla fine di ogni anno, per comportamenti evitabili, come questo.

Con pochi secondi di attenzione, uno sguardo in più allo specchietto prima della svolta, sono gesti minimi che possono evitare lesioni permanenti e, nei casi più gravi, salvare una vita.

Nella terza e ultima puntata analizzeremo gli scenari più complessi: sorpassi a sinistra della colonna, inversioni di marcia e svolte che trasformano una semplice coda in un grave incidente.


Svolte a sinistra, inversioni e altre insidie

Gli incidenti più gravi avvengono spesso per errori di valutazione, ed insistiamo su questo punto, perché nelle situazioni evidenti raramente c’è sottovalutazione.

Quando invece un conducente ritenesse che la strada sia libera compie una manovra confidando in una percezione errata delle condizioni.

  1. SVOLTA A SINISTRA STESSA DIREZIONE

Può accadere che il ciclista scelga di avanzare sul lato sinistro della colonna, manovra consentita se non si oltrepassi la linea di mezzeria.

In questa situazione aumenta il rischio di collisione con veicoli che intendono svoltare a sinistra o effettuare inversione di marcia.

L'articolo 154 del Codice della Strada impone a chiunque cambi direzione di verificare preventivamente la presenza di altri utenti della strada.

L'automobilista non può limitarsi a controllare la corsia davanti a sé.

Deve verificare l'intera area interessata dalla manovra.

Se durante la svolta viene investito un ciclista che stava sopraggiungendo, la responsabilità ricade frequentemente sul conducente che ha modificato la traiettoria.

  1. SVOLTA A SINISTRA DIREZIONE OPPOSTA

Altro caso frequente quanto devastante per le conseguenze: il ciclista sulla destra, la colonna si ferma e dal senso opposto auto che svolta a sinistra, colpendo in pieno il ciclista.

Testimoni, condizioni della strada, posizione dei veicoli, tipo di urto, danni, dati del ciclocomputer, la raccolta prove in questo caso è determinante per stabilire le responsabilità.

L’automobilista si fida, erroneamente delle auto che gli concedono di svoltare, ma non considera il ciclista a destra.

Il ciclista, da parte sua, quando effettua il superamento, ha l’obbligo della prudenza e dell’attenzione…

Tutto dipende dalle velocità e repentinità delle manovre, di uno e dell’altro, ma possiamo dire che nella maggior parte dei casi abbiamo visto la ragione piena del ciclista.

La trappola della cortesia:

Il fatto che la colonna si sia fermata per consentire la manovra di svolta non solleva comunque l’automobilista da responsabilità, salvo che il ciclista sopraggiunga ad una velocità elevata o imprudente, e in quel caso potrebbe vedersi imputare una colpa concorsuale.

Quando avviene la collisione con il ciclista che proseguiva la sua marcia sul lato destro l’automobilista sosterrà che le altre auto gli avevano concesso il passaggio e precedenza.

Se la giustificazione è solo quella giuridicamente l’automobilista ha comunque torto.

La Cassazione ha più volte affermato che l'affidamento riposto nel comportamento di altri utenti non esonera dagli obblighi di prudenza imposti dal Codice della Strada.

Anche questa è una condotta che deve essere stigmatizzata con lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti che ancora una volta agiscono sottovalutando e rendendo banale una manovra che può portare ad epilogo gravissimo.

  1. L'inversione di marcia

Tra le manovre più pericolose e severamente punite.

Si può dire che è consentita solo in particolari casi, previsti dalla legge, ma in ogni caso anche quando non vietata può essere effettuata solo in condizioni di estrema sicurezza.

Il Codice della Strada disciplina espressamente il divieto nell'art. 154, comma 6: "L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi."

Quindi è sicuramente vietata

  1. In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
  2. In prossimità o in corrispondenza delle curve.
  3. In prossimità o in corrispondenza dei dossi.

Inoltre, anche dove non vi sia un divieto specifico, il conducente può effettuare l'inversione solo se può compiere la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (art. 154, comma 1).

La presenza di una colonna di veicoli impone quindi un livello di attenzione ancora maggiore.

In caso di incidente ci troviamo tra i casi più complessi quanto a stabilire le singole responsabilità, perché il ciclista in questo caso stava effettuando un vero sorpasso (a sinistra della colonna), ciò che gli imporrebbe la massima prudenza e attenzione, ma di contro la manovra di inversione, severamente vietata, diventa colpevole nel momento esatto in cui vi sia collisione con altro veicolo che sopraggiunga.

Anche in questo caso la frase “non l’ho visto” fa emergere responsabilità piena.

Una questione culturale

La bicicletta passa, ovunque, riducendo i tempi di spostamento, e questo è ciò che fa sentire liberi i ciclisti, ma di contro genera disappunto o frustrazione negli automobilisti costretti nei loro abitacoli.

Gran parte delle casistiche elencate in queste tre puntate sono determinate da comportamenti sottovalutati quanto a pericolosità, quali l’omissione di un controllo, uno specchietto non guardato, una svolta effettuata troppo rapidamente o una portiera aperta senza verificare.

Non bisogna però dimenticare di fare appello alla prudenza anche ai ciclisti, che quando si trovano in queste situazioni devono aumentare la soglia di attenzione e prevedere eventuali manovre imprudenti degli automobilisti in colonna, generalmente piuttosto nervosi.

Sono accorgimenti che non costano nulla ma che possono costare caro al ciclista, che tra le parti rimane sempre la vittima con il maggior danno.

Gli utenti vulnerabili (ciclisti e motociclisti) sono infatti più esposti alle conseguenze di questi errori, ed è questa la ragione sottesa alle imposizioni della legge impone nei confronti degli altri utenti, ai quali viene richiesto un livello di attenzione particolarmente elevato.

Quando un automobilista afferma "non l'ho visto", ribadiamo, sta descrivendo il problema che ha causato l'incidente.

 

Avv. Federico Balconi

Condividi questo articolo