L’annunciata riforma del codice della strada lascia l’amaro in bocca, almeno per i ciclisti, perché gli interventi che riguardano le due ruote, oltre ad essere insufficienti e risicati (nessun accenno a rotonde, tenere la destra fila indiana e tutte le situazioni di pericolo per i ciclisti), risultano oltremodo inapplicabili e peggiorativi rispetto alle attuali norme.

Un peggioramento che tradisce le attese e le promesse di garantire più controlli, più sicurezza e rispetto per la vita umana e il ciclista ne esce ancor meno tutelato di quanto non lo fosse prima.

La proposta di legge dovrà passare al vaglio del parlamento, con tutte le modifiche del caso e il dibattito politico che ne conseguirà, ma da qui ad allora gli automobilisti potranno superare i ciclisti senza limiti di distanza o particolari cautele, guidando sotto effetto di alcool e droghe indisturbati e soprattutto impuniti?

Che fine farà l’omicidio stradale? È previsto un collegamento tra codice della strada e codice penale? Come si regoleranno i Giudici quando si troveranno sul banco degli imputati un automobilista che ha ucciso un ciclista?

In attesa del testo ufficiale, non ci pare ci siano particolari collegamenti né richiami alle norme che già regolano il sorpasso del ciclista, sta passando il pericoloso messaggio che al momento tutto sia consentito, quando in realtà l’attuale codice pone regole che qualora applicate garantirebbero una maggior tutela dei ciclisti.

Il problema non è quindi riscrivere il sorpasso, ma far si che le regole vengano rispettate, con controlli veri ed efficaci, specie quando si deve ricorrere al Tribunale.

Un messaggio davvero pericoloso e che rafforza negli automobilisti la convinzione che Il ciclista costituisca un intralcio e possa essere sorpassato in qualsiasi condizione, anche a metà rotonda e con qualsiasi distanza purchè ci sia spazio per passare (anche pochi millimetri secondo gli automobilisti).

La regola del metro e mezzo, così come scritta, risulta inapplicabile quindi si apre una ulteriore incertezza, che incoraggia condotte pericolose da parte.

In caso di incidente l’automobilista potrà sempre dire che il tratto di strada non consentiva di tenere il metro e mezzo e la distanza era “adeguata”, addossando la colpa al ciclista!

 

I 3 PASSAGGI CHIAVE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CICLISTI 

Una riforma che definisce le biciclette “velocipedi” non lascia ben sperare sul carattere innovativo e rivoluzionario promesso, tant’è che il passo pare essere compiuto indietro piuttosto che in avanti.

1.NUOVA DEFINIZIONE DI STRADA CICLABILE

Il nuovo Codice introduce una nuova definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con limite di velocità non superiore a 30 km/h.

Ampia facoltà ai Comuni di predisporre aree, zone, piste riservate o meno, con annessi limiti di velocità…e ai ciclisti adattarsi di comune in comune a nuove regole e districarsi tra cartelli e sanzioni.

In ogni caso si restringono le ciclabili, cono obbligo di utilizzarle, viene eliminata la segnaletica orizzontale e la precedenza.

2. ZONA DI AVANZAMENTO

Sempre ai Comuni la libertà di istituire la zona di attestamento ciclabile: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. 

Sempre secondo le condizioni della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino.

Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli

Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3 .IL SORPASSO

La norma attuale (art 148 cds) spiega come superare un ciclista, quali debbano essere le condizioni di sicurezza da valutare prima di effettuare la manovra e soprattutto quale sia l’esito di un sorpasso non riuscito sotto il profilo penale (omicidio stradale).

La norma nuova prevede l’obbligo per auto e moto di mantenersi ad adeguata distanza lateraledi almeno 1,5 metri ma solo ove le condizioni della strada lo consentano.

La norma aggiunge però che qualora le condizioni non lo permettessero, il distanziamento laterale dovrà essere adeguato.

L’automobilista potrà quindi superare ugualmente il ciclista, senza tenersi ad un metro e mezzo, qualora ritenesse non ci siano le condizioni sufficienti (strade strette…le più pericolose!).

In caso di incidente l’automobilista potrà quindi dichiarare che le condizioni della strada non consentivano di tenere un metro e mezzo e che la distanza calcolata per il sorpasso era assolutamente “adeguata”!

In caso di omicidio, prima di questa riforma gli inquirenti potevano richiamare l’art. 148 cds e formulare il capo di imputazione sul solo presupposto dell’avvenuto urto (se l’automobilista aveva urtato il ciclista in fase di sorpasso non si era attenuto alle regole del sorpasso “cautelare”).

Con il nuovo codice il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che la distanza non era adeguata…prova impossibile in mancanza di telecamere o testimoni.

La pena prevista, in ogni caso, salvo una sospensione della patente in più, ma che non si andrebbe ad accumulare a quella già presente in caso di omicidio, rimarrebbe invariata, con una disapplicazione negli anni della norma, ridotta a condanne per lo più sotto i 3 anni, pena sospesa, anche in presenza di aggravanti.

Ultima annotazione, come si calcola il mancato rispetto di un metro e mezzo nessuno l’ha previsto, e in caso di incidente in strada extraurbana senza testimoni e telecamere rimarrà sempre la parola dell’automobilista contro quella del ciclista, se sopravvissuto.

In altri paesi europeri (Francia, Olanda, Spagna, Belgio) più amanti delle due ruote e della mobilità sostenibile si è lavorato in questi anni sull’educazione, sull’adeguatezza delle strade, sulle strutture ciclabili, costruendo meravigliose reti di strade ciclabili ed incentivando l’uso della bici nella città, rese a misura di due ruote, stabilendo in molti casi una presunzione di responsabilità dell’automobilista ogni volta che vi sia un incidente con vittima un ciclista.

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