Buche, rotaie, sabbia, olio, feritoie, tombini, radici sono insidie nelle quali ogni ciclista prima o poi è incappato, con inevitabili cadute, spesso anche con effetti gravi o danni a ruote, forcelle e telai. Se è pur vero che mentre si pedala, come alla guida di qualsiasi veicolo, bisogna prestare la massima attenzione, è altrettanto vero che quest’obbligo riguarda l’attenzione al traffico e alla guida, perchè il ciclista, come il pedone, possa fare affidamento su condizioni della strada che non nascondano insidie e trabocchetti. Il concetto è stato più volte espresso nelle sentenze di Giudici di Merito e di Legittimità, imponendo agli Enti preposti obblighi severi di manutenzione. Con due importanti pronunce la Cassazione ha ampliato la responsabilità degli Enti manutentori, custodi delle nostre strade, a vantaggio delle vittime di incidenti causati da cattiva manutenzione, imponendo l’obbligo di risarcimento. L’unica eccezione è che l’incidente si possa imputare direttamente ad una condotta definita ABNORME del ciclista.

è questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021. Con altra sentenza la Cassazione ha poi dato ingresso alla prova testimoniale per stabilire la NON VISIBILITA’ della buca e la PERICOLOSITA’, demandando al teste la valutazione. Ragione in più per svolgere l’attività con almeno un compagno di allenamento.

1) Colpa dell’Ente

Con la prima sentenza la Cassazione ha sancito un principio fondamentale: “il comportamento dell’utente della strada anche se imprudente non interrompe l’obbligo di risarcimento poichè prevedibile ed evitabile dal custode (l’Ente preposto alla manutenzione della strada”).In altre parole spetterà al Custode, appunto, dimostrare il contrario, ovvero che il ciclista abbia “esagerato” con l’imprudenza, al punto di non essere prevedibile, appunto con un comportamento definito ABNORME, tale da costituire per se solo la causa principale della caduta. Se il Custode (comune, città metropolitana, provincia a secondo dei casi) non dimostra il contrario sarà sempre tenuto al risarcimento. Ovviamente la vittima deve dimostrare che la caduta sia stata dovuta a cattiva manutenzione della strada. Quindi importante raccogliere le seguenti prove: testimone, fotografie della buca o irregolarità della strada, foto dei danni e verbale pronto soccorso. Ideale sempre chiamare le forze dell’Ordine per far verbalizzare il tutto. La semplice distrazione del ciclista non può essere evocata dall’Ente per discolparsi, poichè rientra comunque tra i comportamenti prevedibili. In capo al Custode vi è l’obbligo di porre le migliori condizioni per l’utente della strada, il quale deve poter fare affidamento su asfalto regolare ed assenza di insidie. In altri termini non spetta al ciclista controllare costantemente l’asfalto per evitare eventuali buche, radici irregolarità!

“L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti”.

Altre pronunce avevano già anticipato il principio: Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3 n. 9997 del 28/5/2020. Il passaggio della sentenza: “...L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme” (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).”

2) Ammesso il testimone!

La seconda Sentenza si può definire per certi versi rivoluzionaria, poichè ammette la testimonianza che esprima una VALUTAZIONE, con una domanda formulata in senso negativo. Cass. 35146/2021: la Cassazione contraddice un principio piuttosto solido seppur non scritto: l’inammissibilità dei capitoli di prova (la domanda al teste) formulate in negativo. In questo caso invece si potrà chiedere al testimone se la buca NON FOSSE VISIBILE, compiendo una valutazione che nella maggior parte dei casi verrebbe dichiarata inammissibile ma in questa circostanza invece viene ammessa. Questa la domanda ritenuta ammissibile e da fare al testimone: “vero che allo scattare del verde (semaforico) l'esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”. Il teste può quindi deporre su circostanze “cadenti sotto la comune percezione sensoria”. Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di provare per testi se fosse vero che la buca presente sulla strada “non era visibile”. La prova era stata ritenuta inammissibile anche perchè formulata in negativo ma poi la Cassazione ha ribaltato le sentenze di merito decretando la possibilità di svolgere questo particolare mezzo istruttorio seppur demandando al testimone una valutazione che poi verrà interpretata e nuovamente valutata dal Giudice.

Quindi, pur non potendo il testimone dare proprie interpretazioni dei fatti o addurre nozioni tecniche, può certamente esprimere le proprie PERCEZIONI. Chiedere se una buca non fosse visibile non costituisce nè un apprezzamento tecnico-giuridico nè un’interpretazione soggettiva ma di un convincimento maturato dal teste in base alla sua percezione. Concludendo, «al testimone dunque, potrà sempre chiedersi se sia vero che una buca sulla strada non era visibile, salvo escludere la rilevanza della prova se questi, ad esempio, rispondesse che la buca non era visibile perchè "così mi è parso"». Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una "valutazione", ed e? dunque ammissibile; fermo restando il potere- dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.

Cosa fare alla luce di queste nuove sentenze

L’unico vero onere per la vittima è far accertare la presenza dell’insidia e il collegamento tra insidia e caduta. Per dimostrare l’insidia della buca o dell’irregolarità della strada potrai utilizzare un testimone che darà la sua versione dei fatti, con quanto percepito e visto.

Importante fotografare lo stato dei luoghi, se si tratta di una buca sarà utile inserire un oggetto quale un tesserino o un foglietto per dimostrare la profondità. In ogni caso sempre meglio chiamare le Forze dell’Ordine per far accertare con un verbale lo stato dei luoghi, i danni subiti e le testimonianze o le eventuali telecamere presenti. A maggior ragione se sei in solitaria chiama i soccorsi, verifica i danni che hai subito e fai accertare il tutto.

  1. Chiama Forza dell'ordine e Ambulanza
  2. Fai foto di tutto se possibile
  3. Inserisci una tessera o un oggetto che dimostri la profondità della buca 
  4. Prendi nota dei testimoni
  5. Chiama ZEROSBATTI

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