Nel corso di un allenamento in gruppo può accadere, anche involontariamente, di urtare un altro ciclista, provocandone la caduta e arrecandogli danni fisici e materiali. In un caso concreto, ad esempio, la bicicletta è risultata gravemente danneggiata e l’infortunato ha riportato la frattura della clavicola. Episodi come questo, per quanto generati da semplici disattenzioni, possono avere conseguenze rilevanti.

In tale contesto, sorgono legittimamente alcune domande: chi risponde del danno? Quali sono i presupposti della responsabilità? Quali strumenti è opportuno attivare per tutelarsi?  Occorre, innanzitutto, premettere che il ciclismo è uno sport connotato da una fisiologica componente di rischio: si svolge su un mezzo instabile, in condizioni di equilibrio precario e, spesso, in contesto stradale aperto.

Chi si mette in sella accetta implicitamente questi rischi, nella misura in cui rientrano nella normale pericolosità dell’attività. Si tratta di un principio giuridico ben noto, per cui il rischio sportivo viene ritenuto “accettato” nei limiti della sua tipicità e prevedibilità.

Tale accettazione, tuttavia, non può estendersi a comportamenti imprudenti, negligenti o dolosi posti in essere da altri soggetti, né a pericoli esterni che travalicano la soglia del rischio normalmente connesso alla pratica ciclistica.

 

DANNO TRA CICLISTI

Nel caso in cui un sinistro sia determinato da un errore personale, come ad esempio la perdita di controllo in curva a causa di imperizia, non sarà possibile richiedere un risarcimento ad alcun soggetto terzo: la responsabilità rimarrà in capo all’autore del gesto, e l’unica tutela possibile sarà quella fornita da eventuali coperture assicurative personali.

Viceversa, qualora la caduta sia stata causata da un fattore esterno anomalo – ad esempio una macchia d’olio o una buca non segnalata – sarà possibile rivalersi sull’Ente preposto alla manutenzione della strada, ove si riesca a dimostrare, anche tramite accesso agli atti, che tali pericoli fossero già stati segnalati e non adeguatamente rimossi.

In tal caso, non si potrà invocare l’accettazione del rischio, trattandosi di un evento che eccede la normale esposizione al pericolo.

 

INCIDENTE IN GARA  E RISCHIO SPORTIVO

Qui il concetto di rischio accettato si estende ulteriormente, ricomprendendo anche contatti fisici e manovre al limite, purché poste in essere nel rispetto delle regole del diritto sportivo.

Ad esempio, un contatto in volata tra due corridori, avvenuto nell’estremo tentativo di superarsi a vicenda, senza dolo né scorrettezze, non dà luogo a responsabilità.

Diverso è il caso in cui un atleta effettui una manovra intenzionalmente scorretta – come deviare la traiettoria per ostacolare un avversario, stringendolo verso le transenne – violando le norme federali che impongono di mantenere la propria linea. In tali ipotesi, la responsabilità per i danni è configurabile, trattandosi di condotta non rientrante nel rischio sportivo accettato.

Se infine la condotta presenta intenzionalità lesiva, potrà assumere anche rilevanza penale, integrando gli estremi di un reato.

 

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ulteriore fattispecie è quella in cui un ciclista provochi danni a soggetti terzi, estranei alla pratica sportiva: ad esempio, un pedone su una pista ciclopedonale, oppure un veicolo parcheggiato.

Anche in assenza di dolo, la responsabilità civile è configurabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., che sancisce l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato a terzi.

Tali situazioni possono derivare da una banale distrazione, da una valutazione errata delle distanze, o da un fraintendimento nella condivisione degli spazi. Le conseguenze, tuttavia, possono essere onerose.

 

L’importanza della copertura assicurativa

Per far fronte a tali eventualità, è altamente consigliabile stipulare una polizza di responsabilità civile che copra i danni eventualmente provocati a terzi, anche nell’ambito di attività amatoriali o di allenamento.

Tale copertura, ad esempio, è già prevista per i tesserati della Federazione Ciclistica Italiana e di altri Enti di promozione sportiva, i quali richiedono anche la visita medica sportiva agonistica – strumento utile non solo dal punto di vista assicurativo, ma anche per la tutela della salute dell’atleta.

La sottoscrizione di una polizza RC rappresenta un piccolo investimento che può evitare gravi esborsi economici in caso di richiesta di risarcimento.

In caso di coinvolgimento in un incidente, o se si viene accusati di aver causato un danno, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un legale esperto, in grado di valutare correttamente le dinamiche e gli elementi di responsabilità.

ZEROSBATTI offre consulenza e assistenza legale mirata per tutelare i ciclisti, sia in ambito sportivo che amatoriale. Ricordiamo che non sempre chi viene accusato è realmente responsabile, e che spesso la quantificazione del danno risulta sovrastimata rispetto alla realtà.

Avv. Federico Balconi

 

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