Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare verbali delle Forze dell’Ordine che sanzionano il ciclista a seguito di incidente.
La cosa singolare è che una volta impugnati quei verbali per lo più risultano illegittimi e quindi vengono annullati, restituendo verità e giustizia al ciclista vittima.
Il pregiudizio pare aver intaccato anche i verbali redatti da Autorità con la beffa per la vittima, che rischia di vedersi incolpata e senza risarcimento.
Tra le varie contestazioni ne abbiamo scelta una, a titolo di esempio che si presenta in modo sempre più ricorrente e preoccupante:
La contestazione dell’Art. 143: TENERE LA DESTRA!
Abbiamo impugnato un verbale che riportava la seguente dicitura:
“il ciclista trasgressore si immetteva nella rotatoria, omettendo di circolare alla destra RIGOROSISSIMA, come prescritto per i veicoli sprovvisti di motore, restando coinvolto in sinistro stradale”
Sul codice non compare l’obbligo di tenere la destra “rigorosissimo”, CHIARIAMO subito che la bicicletta non viaggia su rotaie, pertanto una curva presa anche pianissimo comporta uno spostamento inevitabile dalla destra verso il centro strada.
IN QUESTO CASO E’ L’AUTOMOBILISTA CHE HA IL DIVIETO DI SORPASSO e non il ciclista a fargli strada!
L’Art. 143 del codice della strada ha infatti un preciso scopo: evitare gli impatti frontali per i veicoli che, provenienti da sensi opposti di marcia, debbano effettuare manovre di sorpasso senza invadere le reciproche e rispettive corsie.
Il ciclista in realtà aveva percorso correttamente la rotonda, immettendosi ben prima dell’automobilista che, infatti l’ha investito da dietro, e conducendo la propria bicicletta tenendo conto della distanza minima dal margine destro per consentire che la manovra fosse svolta in sicurezza.
Abbiamo impugnato la multa mediante RICORSO che ha lo scopo di annullare un verbale che non corrisponde alla verità dei fatti o che imputa responsabilità in modo errato, e ristabilire i giusti equilibri ai fini di ottenere il risarcimento o non essere condannati a risarcire l’automobilista!
L’ordinamento fornisce due strumenti per impugnre la multa: dinanzi al Prefetto (in quel caso il termine per depositare ricorso è di 60 giorni) oppure direttamente dinanzi al Giudice di Pace (in questo caso il termine è di soli 30 giorni).
Una volta interpellato il Prefetto questi emette ordinanza di diniego o di accoglimento, oppure non emette alcuna ordinanza e in quel caso la multa verrà archiviata.
In caso di sconfitta dinanzi al prefetto si può ulteriormente impugnare dinanzi al Giudice di Pace, e viene instaurato un autentico processo, che termina con Sentenza, a sua volta impugnabile davanti alla Cassazione.
IL vantaggio del Giudice di Pace è che la sentenza avrà una motivazione, che può essere utile (qualora ci desse ragione) quando vi è strato un incidente e siamo in lotta per ottenere la ragione e quindi il risarcimento.
Se lo scopo invece è solo vedersi annullare la multa si può ricorrere prima al Prefetto e nel caso di ordinanza negativa rivolgerci al Giudice di Pace.
Avv. Federico Balconi