Le scorrettezze alla guida possono oggi costare caro agli automobilisti, specie quando investono pedoni e ciclisti, con lesioni che configurano nuove fattispecie di reato.

La vittima di un incidente, ove subisca conseguenze fisiche (lesioni) ha sempre ripercussioni economiche, per la menomazione fisica, per le perdite di guadagno dovute al periodo di inabilità, per le perdite di chances.

Chi subisce un incidente stradale ha sempre una lista di danni che dovrà farsi risarcire dal responsabile.

Il Giudice penale, che può essere attivato d’ufficio o a querela di parte, può provvedere anche alla condanna del responsabile al risarcimento del danno.

Il procedimento penale, grazie alle attività di indagine del Pubblico Ministero è utile per far emergere la responsabilità sentendo testimoni, nominando periti, esaminando documenti e raccogliendo prove utili.

Una volta che l’imputato viene rinviato a giudizio la vittima dovrà scegliere se costituirsi parte civile, e chiedere i danni direttamente nel processo penale, oppure instaurare un autonomo giudizio civile.

Quale sia la strada migliore andrà valutato dall’Avvocato, anche se nella maggior parte dei casi è consigliabile che la quantificazione del danno venga effettuata dal Giudice Civile, senz’altro più competente.

Ciò non significa che se la parte offesa non si costituisca parte civile il processo venga sospeso, anzi: il processo penale vive di vita propria ed arriverà comunque a sentenza, a seguito dell’Istruttoria finalizzata a determinare la colpa dell’imputato.

Il Processo Civile potrà andare in parallelo, tenendo buon conto di quanto emerso in sede penale ma con specifico impegno alla quantificazione del danno.

In altri termini: nel Giudizio Penale tutta l’istruttoria porterà a determinare il grado di colpa dell’automobilista che ha investito il ciclista e nel Giudizio Civile, dove potrà tener conto anche di quanto deciso in sede penale (senza che sia vincolante), accertata la responsabilità si procede nello specifico a quantificare i danni.

Ciò che non è possibile fare è richiedere il risarcimento in entrambe le sedi.

Una volta costituito parte civile in sede penale viene preclusa l’azione in sede civile.

In entrambi i casi il danneggiato dovrà dimostrare non solo di aver “ragione” ma anche il collegamento tra il reato e il danno.

Termini e tempistiche: 

Per costituirsi parte civile nel processo penale il termine ultimo è l’inizio del processo. 

La vittima può sempre decidere di trasferire in sede penale anche la sua richiesta danni, rinunciando così al processo civile.

Sono scelte che vanno fatte secondo il caso e le esigenze del momento, tenendo presente sempre anche l’opportunità di snellire i processi e cercare le soluzioni più rapide oltre che efficaci.

La sentenza di condanna penale sarà altrettanto utile nel processo civile per determinare la totale responsabilità dell’automobilista che ha investito la vittima.

La sentenza penale accerta il fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Accertato il fatto e la responsabilità nel penale, al giudice civile non resterà che procedere alla sola quantificazione per il risarcimento del danno.

Se invece la sentenza penale assolve l’imputato in ogni caso la vittima potrà rifare il processo in sede civile, dove nulla è precluso per la richiesta danni.

La vittima potrà QUINDI rivalersi in sede civile per la richiesta danni, anche qualora l’imputato sia stato assolto penalmente.

Può quindi succedere che dopo una sentenza di assoluzione penale vi sia una sentenza di condanna civile.

Tornando quindi alla possibilità per il danneggiato di scegliere tra costituzione di parte civile o avviare un processo civile autonomo, sarà compito dell’avvocato scegliere la strada corretta in base a più fattori:

  1. l’obiettivo da raggiungere: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
  2. il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.

Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile. Anche i tempi di prescrizione saranno diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile la prescrizione può sempre essere interrotta.

L’esperienza dell’avvocato in materia di incidentistica stradale è quindi determinante per la scelta più efficace e corretta, poiché saprà valutare tutte le varianti, gli strumenti legali per ottenere il miglior risultato per il proprio cliente in rapporto a difficoltà, tempistiche e rischi causa.

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