Ben più insidiosi delle buche della strada sono i trabocchetti cosparsi lungo il percorso di una pratica di risarcimento danni, con il rischio di aggiungere al danno la beffa di un mancato indennizzo e magari condanna alle spese!

Avere la ragione non basta, perché in una eventuale causa, nella quale l’Ente tende sempre a trascinarci, affidando le proprie sorti all’alea del giudizio oltre che alla lungaggine, si può inciampare in una serie di insidie procedurali che potrebbero vederci respingere la nostra seppur legittima domanda.

Essenziale quindi agire immediatamente, togliendo a controparte quanti più appigli per sottrarsi all’obbligo di risarcire il danno.

Può capitare, ad esempio, che il Giudice non ritenga sufficientemente documentata la “dinamica della caduta”, oppure non ritenga dimostrato il nesso di causa (collegamento fatto/evento) tra la buca e la caduta e il danno subito, perché ad esempio mancano nel fascicolo foto della bicicletta o l’intervento di autoambulanza o delle forze dell’Ordine.

La strada del ciclista sarà tutta in salita qualora dopo la caduta provocata da un’insidia stradale e avesse l’idea di rientrare a casa con le proprie gambe, o ruote, senza testimoni, senza aver chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza, omettendo di fotografare la buca, la bici, la strada.

Perché quindi chiamare sempre i vigili o i Carabinieri? Perché documenterebbero la buca, la rottura eventuale della bici, le lesioni, le dichiarazioni di testimoni, ricostruendo sul posto la dinamica dell’incidente.

Il verbale redatto dalle autorità resterebbe una preziosa fonte di prova, utile per dimostrare l’incidente, il danno, la presenza dell’insidia, quel giorno in quel posto a quell’ora.

Per quanto la Cassazione abbia allargato il campo della responsabilità oggettiva alcuni Tribunali, non troppo empatici con i ciclisti, mostrano ancora una rigidità estrema nei confronti delle due ruote, arrivando a pretendere prove scientifiche e schiaccianti attestanti l’idoneità della buca ad essere considerata insidia o pericolo (per poi compiere valutazioni del tutto personali).

Pretese smentite puntualmente dai Giudici Superiori, che invocano l’applicazione dell’art. 2051 del codice civile (obbligo del custode), obbligando l’Ente al risarcimento nei confronti della vittima e stabilendo che la Pubblica Amministrazione sia tenuta infatti a far sì che la strada non presenti per l’utente, che fa ragionevolmente affidamento sulla sua apparente regolarità, alcuna situazione di pericolo!.

L’ente locale che gestisce la strada è tenuto a rimuovere tutte le insidie che possono causare un incidente. In caso contrario è responsabile e tenuta al risarcimento (ordinanza n. 11096/2020 della Cassazione).

All’esito dei casi trattati fino ad oggi possiamo ora stilare una procedura in cinque mosse per scongiurare un mancato risarcimento:

REGOLA 1: CHIAMARE SEMPRE LE FORZE DELL’ORDINE

In caso di caduta provocata da insidia stradale chiamare sempre le Forze dell’Ordine e far accertare loro lo stato dei luoghi, i danni, la pericolosità della buca, così da poter accedere poi al verbale e avere la fotografia di quanto è accaduto.

Il Verbale costituisce prova fino a querela di falso, pertanto l’Ente non potrà negare quanto riportato. Se nei giorni o settimane successive l’Ente provvedesse a riparare la buca, si farà un accesso agli atti per dimostrare l’intervento, con conseguente ammissione indiretta di pericolosità.

REGOLA 2: FOTOGRAFARE BUCA E DANNI

Le foto scattate nell’immediatezza sono ovviamente le più attendibili e costituiscono prove che dimostrano la presenza della buca e la compatibilità dei danni. Utile fotografare la buca con un oggetto che possa farne dedurre le dimensioni (ad esempio una tessera o documento identità). 

REGOLA 3: CHIAMARE L’AMBULANZA

Incombe alla vittima l’onere di dimostrare che il danno subito (in tema di lesioni) sia stato provocato dalla caduta. Ovviamente l’intervento dell’ambulanza con l’accesso al PS costituiscono documenti incontestabili e comprovanti il nesso causale tra le lesioni subite e la caduta sul manto stradale.

Questa regola vale anche per la nostra salute poiché spesso il ciclista a caldo ha una sola smania, quella di risalire in bici e tornare a casa…senza magari accorgersi di avere qualche problema che poi emergerà in serata o nei giorni successivi.

Se i dolori o la sofferenza arrivasse dopo, si può andare anche dei giorni successivi, facendo annotare nel verbale di PS che le lesioni o conseguenze siano riconducibili all’evento subito.

REGOLA 4: PREVENTIVO E FOTO DELLA BICI

Il risarcimento della bicicletta è la fonte delle maggiori discussioni con l’assicurazione o con l’Ente in fase di trattativa: se chiediamo la sostituzione del telaio, ad esempio, dovremo documentare sia la crepa o la lesione sia il valore del pezzo da sostituire. 

I danni richiesti devono essere non solo documentati ma plausibili con il tipo di incidente subito, così da snellire eventuali contestazioni.

REGOLA 5: ASSISTENZA IMMEDIATA

L’Assistenza ZEROSBATTI agevola il danneggiato nelle prime fasi, per poi accompagnarlo nell’intera pratica di risarcimento, interfacciandosi direttamente con l’ente e consentendo al danneggiato di agire nel modo più efficace per l’ottenimento del suo risarcimento.

L’associato ZEROSBATTI trova tutela anche qualora dovesse incontrare un Ente particolarmente riottoso al risarcimento, perché potrà citarlo in Giudizio togliendo a controparte quel vantaggio di cui sopra: far conto sull’alea del giudizio, almeno quanto alle spese di lite!

REGOLA ULTIMA: sempre la prudenza, quindi occhi aperti, casco in testa, niente cuffie e luci accese!

Avv. Federico Balconi

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