E’ senza dubbio il peggiore tra gli eventi sulla strada: rimanere vittime di un “pirata della strada”, ovvero di un automobilista che dopo aver causato l’incidete fugge senza prestare soccorso.

Nella nostra casistica abbiamo dovuto registrare anche questo ma la bella notizia è che con le tecnologie moderne, telecamere, testimoni e attività di indagine delle forze dell’Ordine siamo riusciti ad individuare il “colpevole” il quale risponde non solo dei danni causati ma anche di ulteriori fattispecie di reato quali l’omissione di soccorso e, nei casi più gravi di “omicidio”!

Fuggire dopo aver causato un incidente, anche senza colpa nella sua dinamica configura un reato piuttosto grave, specialmente se la vittima subisce conseguenze gravi o addirittura sopravviene la morte.

Non ci sono eccezioni né scusanti: l’automobilista è sempre tenuto a fermarsi e prestare soccorso per quanto di sua competenza, fino all’arrivo dei soccorsi, anche se nel frattempo fossero giunte sul posto altre persone. 

Immaginiamo quali conseguenze possa subire, oltre al trauma e la sofferenza, un ciclista solitario che a seguito dell’urto finisca in un fosso o in un punto poco visibile a bordo strada, magari con ferite gravi al punto di impedirgli di muoversi o chiamare soccorsi con l’automobilista che, unico possibile soccorritore, si sia dato alla fuga.

La presenza di testimoni, quindi di compagni di allenamento costituiscono un grande aiuto oltre che deterrente, poiché possono prendere nota della targa e raccontare quanto accaduto, non lasciando scampo al pirata della strada.

Sempre più frequente la presenza di telecamere, anche private (di attività o abitazioni), utilissime a ricostruire la dinamica e trovare il colpevole.

 

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO

“La difficoltà sta tutta nel dimostrare l’evento e che l’evento abbia causato il danno”

Essenziali, come detto sopra la presenza di testimoni, che possano descrivere l’accaduto e confermare il nesso tra evento e danno subito. 

I testimoni possono essere anche i compagni con i quali si pedala (banale, ma non scontato)?

Importante che le testimonianze vengano rese direttamente dinanzi alle forze dell’Ordine, va benissimo alla stazione dei Carabinieri.

Ma se i testimoni non ci sono? Dimostrare l’evento è senz’altro l’elemento più complicato in caso di investimento di un pirata della strada.

Per questo motivo qualora il ciclista sia in solitaria sarà opportuno chiamare subito le Forze dell’Ordine e l’Autoambulanza (quest’ultima in presenza di lesioni).

In ogni caso è sempre opportuno presentare una denuncia contro ignoti per promuovere le attività di indagine. 

 

Ma nel caso non si riesca ad individuare l’automobilista?

In questo caso nulla è perduto poiché vi è la possibilità di attivare il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, che interviene ed agisce come fosse l’assicurazione dell’ipotetico veicolo investitore.

Resta solo da dimostrare l’evento, la responsabilità del “pirata” e il danno subito e per questo essenziali l’intervento di Forze dell’Ordine sul luogo che possano ricostruire incidente e dinamica, anche medianta una perizia cinematica.

 

Le due ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia:

Vi è poi altra ipotesi che chiamerebbe in causa il Fondo di Garanzia della Vittime della strada, ovvero il caso in cui l’automobilista, benchè identificato, non abbia copertura assicurativa o questa sia scaduta.

In sintesi il FGVS interviene nei seguenti casi e con queste modalità: 

  1. Veicolo non identificato (Pirata della strada):
  2. risarcimento danni alla persona.
  3. In caso di gravi danni alla persona il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare supera i 500 euro, per la parte eccedente.
  4. Veicolo identificato ma non assicurato:
  5. risarcimento per danni alla persona e alle cose se superiori a 500 euro, per la parte eccedente.

Quindi lo scoglio più duro e importante da superare è raggiungere la prova di aver subito questo orribile evento.

 

LA DENUNCIA

Essenziale, a questo scopo presentare il prima possibile denuncia contro ignoti in modo da attivare subito tutte la forze dell’Ordine e svolgere tutte le indagini possibili (testimoni, telecamere, perizie cinamatiche).

Se abbiamo compagni di viaggio che possono testimoniare la strada è molto più in discesa, in caso contrario nulla è perduto, poichè spesso tramite telecamere poste anche non a ridosso del fatto, perizia cinematica e attività di indagine, i nostri inquirenti riescono ad arrivare al colpevole e ricostruire il fatto.

 

I REATI IPOTIZZATI

Quando si investe un ciclista le conseguenze possono andare dalle lesioni semplici (quando non vi siano fratture o comunque con prognosi sotto i 40 giorni) alle lesioni gravi fino all’omicidio stradale. 

Se l’automobilista si è dato alla fuga si configura il reato di omissione di soccorso, che aggrava le prime fattispecie e si raddoppia nella pena se dall’omissione derivano lesioni più gravi o la morte.

Le prime fasi di soccorso sono spesso decisive per la sopravvivenza della vittima, pertanto fuggire costituisce un comportamento grave e severamente punito dall’ordinamento.

 

OMISSIONE DI SOCCORSO: art 593 del codice penale 

L’ARTICOLO: “chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace a provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, omette di darne immediato avviso all'Autorità(2) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”

 

Il delitto di omissione di soccorso è perseguibile d'ufficio, quindi non è necessaria la querela di parte offesa.

Il reato è previsto anche dall’art. 189 comma 7 del codice della strada, con una connotazione ancora più stringente: perché si configuri infatti è sufficiente che l’automobilista abbia semplicemente percepito la possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone ed ometta di fermarsi.

Quindi non solo il classico PIRATA DELLA STRADA può incorrere in questa fattispecie di reato ma anche chi per leggerezza decida di lasciare sul posto la propria vittima, senza attendere l’arrivo dei soccorsi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ritenendo colpevole un automobilista che non aveva presto assistenza a un ciclista e per essersi allontanato subito dopo aver constatato l'assenza (secondo lui) di lesioni evidenti in capo al ciclista, il quale risultava aver riportato contusioni giudicate guaribili in giorni cinque.


La sentenza  ha precisato che il reato di omissione di assistenza presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di lesioni in senso tecnico, poiché è sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona e non anche necessario un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.


Nel caso di omicidio stradale l’omissione di soccorso costituisce una ulteriore aggravante specifica, pur potendo concorrere con il reato di omessa prestazione di assistenza previsto dall’art 189 codice della strada.


 

Cos’è il Fondo di Garanzia Vittime della Strada

E’ un Fondo costituito e nel quale partecipano tutte le assicurazioni, che interviene quando vi sia accertato un danno conseguente incidente stradale provocato da un pirata della strada o da veicolo non assicurato. 

Lo scopo del Fondo è quello di garantire a tutti i cittadini il risarcimento del danno anche in assenza di un responsabile individuato. 

Viene gestito da una compagnia di Assicurazione (attualmente UNIPOL SAI). 

 

LE ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE:

Coperture assicurative personali e collegate agli enti che tesserano il ciclista (ACSI, FCI, etc) come si comportano in caso d’incidente causato da “veicolo pirata”? Danno garanzie o è meglio pensare a qualche tutela integrativa?

Le coperture assicurative degli enti quali ACSI ed FCI intervengono anche in questo caso, con le garanzie contenute entro i massimali di polizza, e con le franchigie contrattuali. Il consiglio è senz’altro quello di integrare, specialmente la polizza infortuni, con un’assicurazione privata. 

 

L’INTERVENTO ZEROSBATTI

Tutti gli associati ZEROSBATTI hanno a disposizione un servizio immediato di tutela legale e assistenza che interviene sempre e comunque, fornendo un supporto anche delle richieste di indennizzo da inoltrare alle compagnie assicurative private. 

Con ZEROSBATTI il ciclista ha a disposizione una guida immediata nella gestione del suo sinistro e un avvocato che si interfaccia direttamente con le autorità, le attività di indagine, con il Tribunale e gli uffici preposti, svolgendo tutte le attività necessarie ad ottenere giustizia. 

La tempestività aumenta notevolmente le possibilità di ottenere il risarcimento, specie in casi come questi e se la vittima è in condizione di farlo può contattare immediatamente l’associazione al numero rilasciato 3515812582.

In quei momenti è facile perdere la lucidità e tralasciare aspetti importanti quali prendere nota dei testimoni, fare foto o chiamare i soccorsi. Se la vittima non si trova nelle condizioni fisiche per chiamarci interverranno certamente le Forze dell’Ordine con le quali ZEROSBATTI si attiverà per gestire tutta la pratica, attivare il Fondo di Garanzia, depositare denuncia e reperire tutto il materiale istruttorio depositato in Procura, nonché poi seguire tutta la vicenda burocratica e legale per ottenere il miglior risultato possibile.

La gestione del sinistro spesso risulta complicata, specialmente perché nell’imminenza del danno la vittima ha altro a cui pensare ed è proprio in quelle fasi che ZEROSBATTI solleva il ciclista ponendosi parte attiva con gli uffici preposti, le procure, l’assicurazione, il perito cinematico o medico legale, con il fine ultimo di tutelare e proteggere gli interessi del proprio associato e fare in modo che non rimanga vittima una seconda volta.

 

Avv Federico Balconi 

 

Foto di Dmitrii Vaccinium su Unsplash

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