Domenico Pozzovivo si rivolge a ZEROSBATTI dopo aver subito un fermo con traduzione in caserma da parte di zelanti carabinieri.
Il nostro campione stava infatti pedalando, in un centro abitato, appaiato ad altro corridore (Diego Ulissi), quando veniva invitato, da una pattuglia di carabinieri, che li stava seguendo da diversi chilometri, fino a decidere di affiancarli e costringerli a seguirli e, solo dopo qualche chilometro i due ciclisti si rendono conto di essere arrivati fino in Caserma.
Qui vengono identificati, a Domenico viene consegnato un verbale con tanto di multa, con invito non troppo cortese a firmare e pagare “immediatamente” la sanzione, avvertendolo (o minacciandolo) che in caso contrario non avrebbero potuto rilasciarlo.
Il ciclista, infreddolito e piuttosto confuso dalla situazione, firma il verbale e paga.
Art 201 cds
Secondo il codice il verbale deve essere notificato entro cento giorni dall'accertamento della violazione, mentre per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
L'art. 201 del Codice della Strada prevede quindi, per i residenti all'estero, che la notifica debba essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Pagando la multa si perde il diritto ad impugnare il verbale.
Ma vi è di più, infatti non vi era alcun motivo giuridico per costringere i due ciclisti a seguire gli agenti fino in caserma: sarebbe stato sufficiente identificarli sul posto, prendere i dati, l’indirizzo e redigere il verbale.
La scelta se firmarlo o meno è del cittadino, che può pretendere di non firmare e che gli venga notificata l’infrazione con relativo verbale al proprio indirizzo di residenza.
Inoltre, prospettare un danno ingiusto (se non paghi non ti lascio in libertà) potrebbe configurare un’ipotesi di reato, tant’è che l’art. 317 del codice penale punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringa taluno a dare indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
Quindi, se dovesse capitare queste sono i nostri diritti:
- Di non seguire i militari in caserma se possiamo fornire la nostra identità
- Di non pagare la multa se la riteniamo ingiusta
- Di non firmare alcun verbale e pretendere la notifica all’indirizzo di residenza.
Ma quello che ci pare più assurdo è che la contestazione solleva un tema che coinvolge la sicurezza dei ciclisti: la doppia fila!
L’art. 182 lo consente nei centri abitati, eccezione all’obbligo di fila indiana, manovra insicura e di intralcio.
Viaggiare appaiati per due è più sicuro e consigliabile sia per i ciclisti sia per gli automobilisti, poiché consente di essere visti (ai ciclisti), obbligando l’automobilista a rallentare e attendere che ci sia spazio sufficiente per superare i ciclisti, senza avventurarsi in sorpassi a filo gomito dei ciclisti in fila indiana.
E poi il sorpasso si risolve nella metà del tempo!
L’associazione ZEROSBATTI interviene con avvocati specializzati a difesa dei ciclisti associati, sia in caso di incidente o qualsiasi avversità che abbia conseguenze giuridiche, garantendo assistenza immediata, e in questo caso porterà in Tribunale il caso, insieme alla campagna per la sicurezza e per consentire una modifica del codice della strada che consenta sempre e comunque ai ciclisti di viaggiare appaiati per due.
Avv federico balconi