La sicurezza in bici non è mai troppa e finchè non potremo pedalare su strade deserte, disegnate esclusivamente per noi, dove lasciarci andare alla contemplazione, ci viene richiesta la massima attenzione alla guida, pronti a cogliere ogni segnale, visivo o auditivo, per prevenire situazioni di pericolo.

Detto ciò, prima di affrontare la legge e cosa impone, qualsiasi distrazione quando siamo alla guida di un veicolo può fare la differenza tra evitare o subire un incidente, considerato che in bici siamo la parte più vulnerabile della strada.

Venendo agli auricolari potremmo non sentire avvisi importanti, o semplicemente spaventarci per il sorpasso di un camion che non avevamo sentito, rischiando così di rendere la nostra guida in bilico (banalmente potremmo ignorare anche il richiamo di un pedone), con un ritardo di reazione di almeno 4 secondi (questo dicono gli scienziati).

 

COSA DICE LA LEGGE

Riguardo l’aspetto legale, ancora troppo attenuato rispetto al pericolo che corriamo con certe tipologie di auricolari (quelli che isolano totalmente per intenderci), consideriamo che la bicicletta è un veicolo, e in quanto tale il conducente, ciclista, deve attenersi alle stesse regole previste per tutti gli altri veicoli, salvo quanto previsto dall’art. 182 del cds che detta una serie di comportamenti ai quali ogni ciclista sarebbe tenuto, anche a tutela della sua sicurezza.

Nei nostri articoli abbiamo più volte trattato le criticità di un codice che tutela solo parzialmente i ciclisti, vedi il sorpasso, la fila indiana, l’obbligo di tenere la destra, le rotonde ecc…ed anche in questo caso la legge non raggiunge a nostro avviso lo scopo.

Secondo l’art. 173 cds, comma e, infatti, parrebbe vietato l’utilizzo di auricolari ove non consentano “adeguate capacità uditive”.

Questo l’articolo: “l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”

Qualche ciclista è stato infatti multato perché utilizzava entrambe le cuffie dei suoi auricolari e gli agenti ne hanno dedotto che ciò non gli consentisse di avere sufficienti capacità uditive.

Ancora una volta si lascia quindi una libertà interpretativa della legge, deducendo dall’art 173 un divieto generico all’uso di entrambi gli auricolari (e punibile con una multa che va dai 165 fino a 660€).

Al contrario, l’utilizzo di un solo auricolare, per logica, consentirebbe di percepire i rumori esterni e pertanto sarebbe consentito, anche se il codice imporrebbe di avere capacità uditive da entrambe le orecchie.

Se parliamo di sicurezza, però, non è solo la qualità dell’acustica ma la distrazione che comporterebbe l’isolamento di musica o di una conversazione telefonica, ciò che distoglierebbe da quella concentrazione che richiede la guida di una bicicletta nel traffico.

In questo senso parrebbero consentiti, anche se nulla dice la legge, gli auricolari a conduzione ossea, seppur su entrambe le orecchie.

Li abbiamo provati e a nostro avviso lasciano percepire perfettamente tutti i rumori esterni, pur ascoltando musica o durante una conversazione telefonica, eliminando l’isolamento dal mondo esterno che provocano invece le cuffie tradizionali, ciò che determina il maggior rischio nel traffico.

Il nostro consiglio quindi, oltre la legge che consente l’utilizzo di auricolari a conduzione ossea o applicati a un solo orecchio, è di non utilizzarli comunque e a maggior ragione se ci troviamo su strade extraurbane, dove servono tutti i nostri sensi per evitare qualsiasi imprevisto.

Ovviamente mandare messaggi, fare foto con il cellulare o video, leggere social o altri utilizzi sono tutti vietati dall’art. 173, al quale si aggiunga che almeno una mano deve essere sempre sul manubrio (art. 182)!

Le sanzioni possono arrivare fino a 660 euro, mentre la sospensione della patente non si può applicare ai ciclisti (la guida della bici non richiede la patente pertanto questa sanzione amministrativa accessoria, prevista per la guida degli altri veicoli, non si applica alle bici).

In caso di incidente, specialmente nel caso di omicidio stradale, le autorità potranno verificare se vi sia stato un utilizzo del cellulare (in un caso era stato dimostrato che in concomitanza dell’impatto era stato appena mandato un messaggio Whatapp) ed applicare aggravanti e sanzioni accessorie, ponendo come causalità principale proprio la distrazione data dall’utilizzo del cellulare (cassazione n. 47394/2023 – n. 6108/2023 – n. 2 del 2023 – n. 23331/2020).

Avv. Federico Balconi

Condividi questo articolo