Essere visibili, per i ciclisti su strada è un elemento fondamentale per la sicurezza, perché sui verbali redatti dalle forze dell’Ordine a seguito di incidenti con vittime ciclisti la frase più ricorrente tra le dichiarazioni degli automobilisti è: “NON L’HO VISTO!”

Per questo motivo è importante averle, ma anche per altri due motivi:
1) la legge le impone a pena di una multa

2) in caso di sinistro potresti vedere negato il risarcimento qualora venisse accertato che non le avevi nonostante l’obbligo di legge.

 

Su tutte le biciclette la legge impone infatti siano applicate luci anteriore e posteriore, con l’obbligo di accenderle dopo il tramonto.

Il consiglio nostro è di accenderle sempre, anche di giorno, come predicava il mitico Nico Cereghin.

Perché quando si pedala, specialmente sulle strade provinciali, tra il chiaro e lo scuro, non si è mai abbastanza visibili e una luce accesa potrebbe salvarci la vita.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Dr. Spera, Presidente sezione decima civile), ha ridotto il risarcimento del ciclista investito al 50%, attribuendogli un concorso di colpa dovuto al fatto che non fosse fornito di luci sulla bicicletta.

Si aggiunga che il tramonto era già passato e la visibilità era quella notturna.

 

Il ciclista si era infatti rivolto al Giudice civile poiché l’assicurazione dell’automobilista gli aveva negato il risarcimento, eccependo appunto la mancanza di luci.

Il Giudice, con una Sentenza salomonica, ha propeso per una colpa concorsuale, non tanto per la mancanza di luci, accertata, quanto per la mancanza di prova certa circa l’esatta dinamica del sinistro, che impediva di delineare una colpa esclusiva dell’automobilista.

La dichiarazione del ciclista (“un autocarro mi tamponava facendomi cadere a terra”) contraddiceva infatti quella dell’automobilista (“mantenendomi distante dal margine destro della carreggiata, non mi accorgevo della presenza davanti a me, spostato sulla destra, di un ciclista senza luci e lo urtavo nella parte posteriore”).

 

All’automobilista è stata elevata una sanzione per non aver mantenuto adeguata distanza dal ciclista (violazione dell'art. 149 cod. strada) mentre al ciclista la violazione dell'art. 68, co. 6, cod. strada, per aver circolato SENZA apposite luci. 

Nessuno ha impugnato le multe, quindi il Giudice ha deciso sulla base degli elementi riportati sulla relazione della Polizia Locale.

In assenza di contestazione il sinistro si è verificato secondo la dinamica rappresentata nella relazione della Polizia Locale.

 

In assenza di altre prove risultava quindi impossibile accertare il grado preciso delle colpe, considerando poi che entrambi i conducenti coinvolti avevano subito una sanzione e nessuno dei due l’aveva contestata, avvalorando quindi quanto riportato dagli agenti.

Il Giudice, pertanto, non avendo ulteriori elementi che confutassero uno la tesi dell’altro ha quindi concluso ritenendo che entrambi avevano circolato sulla pubblica via senza prestare pieno e rigoroso ossequio alle norme del cds, concorrendo così in egual misura nella responsabilità e causazione dell’incidente: l’automobilista per non aver tenuto distanze adeguate e condotta prudente, il ciclista per aver circolato al buio senza luci.

 

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 2054 del codice civile (comma 2), norma invocabile e applicabile anche quando lo scontro avviene tra automobile e velocipede (Cass. 10304/09; 31702/18) viene stabilita la presuntiva concorsualità delle parti a produrre l'evento dannoso.

 

In conclusione e in soldoni al ciclista è stato riconosciuta soltanto la metà del risarcimento danno patito, per non avere avuto le luci dopo il tramonto, per non aver dimostrato l’esclusiva colpa dell’automobilista e di aver fatto il possibile per evitare l’incidente.

 

Il consiglio, andando oltre il tecnicismo giuridico per affrontare con ragione un processo civile, è quello di attenersi alle regole, scritte per la nostra sicurezza e applicare luci funzionanti (anteriore e posteriore), sempre accese: ne giova la nostra sicurezza ma anche l’eventuale diritto al risarcimento in caso di incidente.

 

 

Avv. Federico Balconi

 

 

 

Foto di Anastasiia Krutota su Unsplash

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