Non ti ho visto, avevo la freccia…ma da dove arrivavi? non hai messo la freccia!...è entrato come un missile nella rotonda!
La scena si ripete, puntualmente, con il ciclista accovacciato sul cofano dell’auto o sdraiato sull’asfalto, incredulo, inerme, mentre l’automobilista, evidentemente più arzillo, e meno ammaccato, improvvisa una difesa, sostenendo che il malcapitato ciclista andasse a velocità elevata, o stesse effettuando un sorpasso non consentito, o qualche altra manovra non ben definita ma certamente illegittima, perché “voi ciclisti siete tutti indisciplinati”, “siete sempre in mezzo alla strada”…”andate sulle ciclabili!”…e via con discussioni che, una volta riportate sui social scatenano commenti, leoni da tastiera, ben pensanti e forcaioli delle due ruote, in un dualismo malsano che svantaggia entrambe le parti.
Ma come si determina la responsabilità in caso di incidente?
La legge prevede l’applicazione dell’art. 2054 del codice civile: in caso di incidente la responsabilità si prevede che sia presuntivamente concorsuale!
Si parte quindi dal 50 e 50.
Se si vuole ottenere la ragione piena ed ottenere il totale risarcimento è necessario superare questa presunzione
In questo caso dobbiamo documentare non solo la nostra ragione ma anche il torto del nostro investitore.
Testimonianze, foto, perizia sono gli strumenti probatori per dimostrare la nostra ragione, poiché l’onere probatorio incombe su chi vuole ottenere il pieno riconoscimento dei danni.
Prendendo un articolo importante del codice della strada, il 154, si ipotizzano una serie di manovre con i relativi obblighi e regole da seguire, queste le manovre elencate:
- cambiare direzione o corsia
- invertire la marcia, anche retromarcia
- svoltare a destra o a sinistra
- impegnare una strada
Questi i relativi obblighi:
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi; segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
L’automobilista che svolta, inverte, cambia direzione, deve verificare, guardare, controllare, di non recare pericolo o intralcio durante tutta la durata della sua manovra, perché la prudenza non è mai troppa e il ciclista arriva veloce, silenzioso, invisibile!
In caso di incidente, di litigio, di ricorso al Tribunale, spetterà al Giudice mettere a confronto le due condotte, e capire quale abbia avuto maggior peso nella causazione dell’incidente.
Il compito non è certamente semplice, per questo è importante raccogliere immediatamente le nostre prove, i testimoni, una perizia, le foto, il tipo di danno!
Una bici frantumata, come le ossa del conducente, denotano spesso un’alta velocità del ciclista, da accertarsi anche con una perizia cinematica!
Ad esempio se l’auto improvvisamente sterza, senza freccia e a velocità sostenuta, toglie ogni possibilità a chi sopraggiunga di evitare l’impatto: in quel caso l’assicurazione dell’automobile dovrà riconoscere un risarcimento pieno al ciclista.
Ma se l’automobilista ha messo in atto le cautele previste (ha guardato, ha messo la freccia, si è mosso con prudenza), anche se l’automobilista non ha monitorato per tutta la durata della sua manovra il sopraggiungere di altri veicoli (la bici in questione), se il sorpasso non era consentito in quel tratto un grado di colpa dovrà essere imputato anche al ciclista, la cui percentuale varierà secondo la velocità e il grado di imprudenza del ciclista.
Discorso diverso se il sorpasso era consentito, poiché in quel caso il ciclista, munito di testimoni o perizia cinematica, potrà ottenere la ragione e quindi il suo totale risarcimento!
Talvolta, nella ripartizione delle colpe si possono trovare soluzioni intermedie, grazie alla mediazione, ripartendo le colpe in misure differenti quali 80/20 oppure 70/30 in proporzione ai rispettivi gradi di responsabilità.
Quindi, prima regola la prudenza, seconda regola raccogliere prove, terza regola affidarsi a zerosbatti, per non rimanere vittima due volte: al momento dell’investimento e al momento del risarcimento!
Avv. Federico Balconi