Il ciclista percorreva la strada statale sulla sua destra quando all’improvviso si trovava tra le ruote un cane proiettato dal cancello aperto di una villa, a tutta velocità e senza alcun controllo, abbaiando e ringhiando al corridore, provocandone una violenta caduta!

Proiettato in volo, senza possibilità alcuna di evitare la collisione, il malcapitato sportivo si procurava ingenti danni materiali e gravi danni fisici.(nel caso di specie rottura del telaio in carbonio e frattura scomposta di clavicola dx e acetabolo).

Il cane risulterà di proprietà della signora residente nell’abitazione dal cui cancello carraio è schizzato il quadrupede pertanto dovrà rispondere di tutti i danni, con conseguenze civili e penali, ma in quali termini?

E soprattutto, come ottenere in questi casi il risarcimento del danno…se dovuto? 

Gli obblighi derivanti dalla custodia di animali ex art. 2052 codice civile

L’amore per gli animali dovrebbe combaciare con l’amore per la natura, elemento presente generalmente negli sportivi, specie se scelgono le due ruote anziché tutti gli altri mezzi di trasporto “insostenibile”! 

Ma tutte le convivenze, anche quelle tra innamorati, comportano regole e spazi da condividere, ponendosi obiettivi comuni e facendo in modo che la libertà di uno non vada ad incidere su quella dell’altro. 

Ciò premesso, la legge ha evidenziato da sempre una certa attenzione e sensibilità, andando verso una sempre più stringente responsabilità dei proprietari di animali, nell’interesse dei terzi ma soprattutto dei nostri amici a quattrozampe.

Ogni proprietario di animali è quindi tenuto alla loro custodia e a risarcire dei danni provocati a terzi dall’animale.

È lo stesso principio che impone agli enti che gestiscono le strade l’obbligo di risarcire dei danni provocati ai terzi in conseguenza della cattiva manutenzione.

In entrambi i casi i Giudici vanno sempre di più verso una responsabilità oggettiva, ovvero che prescinda da una vera colpa del custode. 

L’articolo stabilisce, infatti, che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta di una responsabilità che può essere smentita dal custode (o proprietario) solo ove dimostri il caso fortuito. Alla vittima, quindi, non resta che provare il fatto e il danno.

La giurisprudenza

Sull’argomento si trovano numerose sentenze e ciò dimostra come i casi siano più frequenti di quanto si possa immaginare ma, soprattutto, evidenzia che sorgono liti che poi finiscono nei nostri Tribunali.

Utile, quindi, fare chiarezza su obblighi e responsabilità ma anche sulle forme di tutela proprio per evitare di dover ricorrere al Giudice per ottenere giustizia.

I Giudici si dividono in due correnti di pensiero

1) COLPA DEL CUSTODE: la colpa ricade su chiunque avesse potere di controllo sull’animale quando vi sia un danno a terzi e in questo caso sarebbe responsabile del danno non il padrone, ma ad esempio il proprietario della pensione in cui il cane era ospitato.

2) COLPA DEL PROPRIETARIO: Altra tesi, invece, sostiene che la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale con la conseguenza che la responsabilità non ricadrebbe su chi custodisce l’animale ma sul proprietario, indipendentemente dalla custodia. 

In questo caso risponderebbe sempre e comunque il proprietario dell’animale anche qualora l’avesse portato in una pensione per animali.

LA NOSTRA TESI:

Condividiamo il principio che ci appare più logico e che ha trovato il maggior consenso tra i Giudici: porre in capo al proprietario ogni responsabilità. Perché addossare la colpa al mero custode (ad esempio un amico che sta facendo un favore) quando vi è un proprietario, magari anche assicurato, che risponde?

Per salire su altra sella ma per meglio comprendere il principio:  del calcio di un cavallo non risponderà il cavaliere che lo stava montando ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.

In ogni caso, se sei ciclista e un cane ti ha morso o ti ha fatto cadere, potrai chiedere i danni al proprietario, per una mancata custodia e nel caso sarà il proprietario a chiamare a rispondere chi ritenesse (ad esempio l’amico che lo stava passeggiando).

Esclusione di responsabilità per caso fortuito

Se la norma determinasse una responsabilità oggettiva il proprietario non avrebbe alcuno strumento per “discolparsi”

In realtà il caso fortuito, se dimostrato dal proprietario dell’animale, potrebbe sollevarlo da colpe ed obblighi risarcitori.

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

Ma anche su questo argomento i Giudici si dividono:

  1. Colpa presunta: una volta dimostrato il caso fortuito da parte del proprietario dell’animale, questi verrebbe esonerato da obblighi.
  2. Colpa oggettiva: una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’evento e il danno non vi è scampo per il proprietario che quindi ha l’unica chance di discolparsi negando appunto il nesso fatto/danno.

 

LA NOSTRA TESI:

Anche in questo caso condividiamo la giurisprudenza maggioritaria che semplifica e aderisce alla tesi oggettiva: spetta al danneggiato solo l’onere di provare il nesso causale come da pronuncia della cassazione risalante al 2013.

Ovviamente sono da escludersi, quali casi fortuiti, circostanze legate all’animale quindi ad esempio il fatto improvviso e imprevedibile dell'animale stesso, un suo repentino mutamento di umore, o il fatto che l'animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto.

Ricapitolando: per essere risarciti devono esservi questi elementi:

  1. collegamento tra fatto e danno

Il fatto deve essere causato dall'animale, senza che sia stato, ad esempio, il padrone stesso ad aizzare il cane (in questo caso il padrone risponderà quale responsabile civile).

  1. proprietà dell’animale.

Come abbiamo visto potrebbero rispondere il proprietario o chi l’aveva in custodia. Sarà scelta nostra chiamare uno o l’altro ma è preferibile, per giurisprudenza e logica, chiamare a rispondere sempre il proprietario, anche nel caso di abbandono dell’animale.

 

RESPONSABILITA’ PENALE

Sull’argomento si esprime anche il Codice Penale, che all’art. 672 tratta proprio la mancata custodia, determinando una sanzione amministrativa.

Stessa sanzione vale anche per chi abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia o li affidasse a persona inesperta nonché chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Doveri dei proprietari di cani:

In caso di incidente può essere utile conoscere alcuni tra i doveri dei proprietari di animali:

  • IDENTIFICAZIONE:  senz’altro utile al terzo danneggiato, è il dovere di registrazione del cane. è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle singole Regioni. Dal 2005 non basta il tatuaggio ma vi è applicazione di un microchip identificativo e che registra il cane presso l’anagrafe canina (banca dati realizzata dal Ministero della Salute che raccoglie le informazioni relative ai cani identificati in Italia) utile per identificare il proprietario e quindi il responsabile in caso di danni.
  • OBBLIGO DEL GUINZAGLIO ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni (immaginiamo la promiscuità delle ciclabili, talvolta aggravata dal passaggio di animali senza controllo);
  • LA MUSERUOLA: rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  • POLIZZA RC: è previsto  solo per i proprietari di particolari cani l’obbligo aggiuntivo della sottoscrizione di una polizza RC

 

IN CASO DI INCIDENTE:

  1. chiama FFOO per identificare l’animale e il proprietario e redigere verbale
  2. chiama ambulanza solo se hai lesioni
  3. prendi nota dei testimoni
  4. se il proprietario o il custode dell’animale è nelle vicinanze fatti rilasciare i dati
  5. chiama immediatamente ZEROSBATTI

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